CIPL Agricoltura Operai Salerno: dal mese di aprile previsto un aumento salariale del 2%

Il nuovo aumento retributivo si aggiunge a quello del 4% in vigore da ottobre 2024

Il rinnovo del contratto siglato il 3 ottobre 2024, presso la sede dell’Ebat, dai presidenti provinciali di Coldiretti, Confagricoltura e Cia e dai sindacati dei lavoratori (Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) ha previsto novità economiche e normative per i circa 25.000 addetti del comparto a livello provinciale.
Dal punto di vista normativo l’accordo ha introdotto nuovi profili nella classificazione del personale, tra cui: addetti al taglio dell’erba con attrezzi manuali ivi compresi decespugliatori a motori; aggiunto responsabile di sala e reception, ivi compresi l’accettazione delle prenotazioni informatiche nell’azienda agrituristica; operatore di sala e di cucina nell’azienda agrituristica; addetti alla vendita diretta extra aziendale. Inoltre, è stato previsto un incremento del 10% delle ferie solidali, a carico del datore di lavoro, e sono stati introdotti permessi specifici per i lavoratori immigrati che devono sostenere gli esami di lingua italiana. Un’altra innovazione riguarda il diritto alla riassunzione, che ora terrà conto non solo delle giornate effettivamente lavorate, ma anche dei periodi di malattia e infortunio, riconoscendo così il diritto dei lavoratori a una maggiore continuità occupazionale. 
Dal punto di vista economico, all’aumento salariale del 4% in vigore da ottobre scorso si aggiunge un ulteriore 2% dal 1° aprile 2025; l’indennità di trasporto subisce un aumento del 30%.

Nuova classificazione ATECO 2025: i chiarimenti del Fisco

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, attiva dal 1° aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi (Agenzia delle entrate, risoluzione 8 aprile 2025, n. 24/E).

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, sia prevalenti che secondari, associati alla propria posizione fiscale accedendo alla loro area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”. L’accesso è consentito tramite credenziali SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) o, per i titolari di partita IVA, tramite credenziali Entratel/Fisconline.

 

A partire dal 1° aprile 2025, dunque, tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

 

In particolare, per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello.

 

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati,  oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, deve comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025. Un esempio è la comunicazione necessaria per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, secondo il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025.

 

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la variazione dei dati dovrà essere effettuata tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) fornita da Unioncamere; in caso contrario, dovrà utilizzare uno dei modelli disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, come il modello AA5/6 o AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche, il modello AA9/12 per le persone fisiche e il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

CIRL Edilizia Artigianato Piemonte: sottoscritto l’Accordo Quadro

A livello economico prevista l’erogazione di 230,00 euro a titolo di Una Tantum

Il 28 marzo 2025 è stato sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e dalle confederazione sindacali del Piemonte Cgil, Cisl e Uil l’Accordo Quadro Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano.
Sulla base del fatto che in Piemonte, rispetto ad altre regioni italiane, il settore artigiano ha dimostrato una resilienza superiore nell’affrontare la crisi economica causata dalla pandemia registrando anche nel 2024 un andamento di crescita con stabilità occupazionale le parti hanno definito le seguenti novità che si impegnano a recepire nei contratti regionali entro i prossimi sei mesi.
Una Tantum
Le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente in forza al 31 dicembre 2024 l’importo lordo complessivo pari a 230,00 euro da erogarsi in due tranches:
– 140,00 euro nel 2025;
– 140,00 euro nel 2026.
L’importo deve essere riproporzionato per i lavoratori part-time e non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR.
Elemento Economico Regionale
Dal 1° gennaio viene riconosciuto un Elemento Economico Regionale da erogarsi per tutte le mensilità pari all’ 1,5% dei minimi tabellari.
Elemento di Produttività Regionale 
Viene istituito un importo a titolo di Elemento di Produttività Regionale (EPR) nella misura del 3% dei minimi tabellari.
Le parti convengono, inoltre, che entro il mese di marzo vengono valutati i tre èarametri (numero dipendenti subordiati, ricorso a FSBA ed un terzo elemento da concordare in merito alla produttività categoriale regionale).

INAIL: la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori 

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attività ispettiva (INAIL, circolare 7 aprile 2025, n. 26).

Con la circolare in commento, l’INAIL ha riassunto la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di sua competenza secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati. Inoltre, l’Istituto ha anche riepilogato le vigenti istruzioni operative sull’attività di vigilanza, anche alla
luce delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 per garantire uniformità di comportamento nello svolgimento degli accertamenti ispettivi

La disciplina della prescrizione

L’articolo 2934, comma 1 del Codice civile prevede che ogni diritto si estingua per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La disciplina della prescrizione dei crediti dell’INAIL verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall’articolo 112, comma 2 del D.P.R. n. 11241/1965 e dall’articolo 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995. 

Per effetto delle suddette disposizioni, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Non hanno effetto impeditivo del decorso della prescrizione, e sono quindi irrilevanti, eventuali difficoltà o ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte
dell’INAIL, così come non rileva la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.

Il verbale di  accertamento e notificazione in materia assicurativa, anche se privo della misura precisa del credito, è un atto idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato e gli elementi per la sua determinabilità da parte del datore di lavoro stesso.

Il computo del termine di prescrizione

Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.

L’accertamento ispettivo in materia assicurativa

Nella circolare in esame l’Istituto richiama la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) n. 4/2019, riguardante la verbalizzazione degli accertamenti ispettivi e il regime delle preclusioni di cui all’articolo 3, comma 20 della Legge n. 335/1995, dove si ribadisce che le verifiche dell’INAIL riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.

Tale indicazione risulta coerente con l’articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 149/2015, modificato dall’articolo 31, comma 12, D.L. n. 19/2024 che allo scopo di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva individua forme di coordinamento tra l’INL e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, ferme restando le rispettive competenze.

In particolare, l’Ispettorato nella citata circolare prevedeva  che le verifiche ispettive possano essere circoscritte:
– a un determinato oggetto;
– a un ambito territoriale (ad esempio, una specifica posizione assicurativa);
– a una determinata tipologia di posizione lavorativa;
– a un ambito temporale specifico. 

CCNL Metalmeccanica Industria: previste ulteriori 8 ore di sciopero

I sindacati contestano la “contropiattaforma” di Federmeccanica e Assistal e preannunciano 8 ore di sciopero

Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno diramato un comunicato stampa, mediante il quale hanno reso nota la buona riuscita dello sciopero del 28 marzo scorso ma, allo stesso tempo, hanno ribadito la posizione ferma di Federmeccanica e Assistal nel non voler riprendere il confronto per il rinnovo contrattuale scaduto da 8 mesi. La “contropiattaforma” presentata dalla parte datoriale viene considerata dai sindacati uno strumento per azzerare le proposte espresse in piattaforma in materia di salario e normativa. Pertanto, diventa necessario negoziare partendo, proprio, dalla piattaforma sindacale, alla luce anche del contesto internazionale. Infatti, i Sindacati giudicano la “contropiattaforma” come uno strumento per delegittimare il sindacato. 
Alla luce dei fatti, le OO.SS. hanno dichiarato almeno 8 ore di sciopero nazionale da organizzarsi su tutto il territorio, rafforzando il blocco degli straordinari e delle flessibilità, oltre a quegli aspetti normativi che prevedono una votazione positiva da parte delle RSU o delle organizzazioni sindacali, ad eccezione degli ammortizzatori sociali.