Determinato il PdR anni 2022-2024 per i dipendenti ANAS

Sottoscritto il 20/7/2022, tra ANAS S.p.A. e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, SADA-FAST CONFSAL, SNALA-CISAL, l’accordo per la definizione del Premio di Risultato per gli anni 2022, 2023 e 2024

Le Parti convengono sulla comune volontà di definire un Premio di Risultato che abbia caratteristiche tali da rientrare nei parametri utili per accedere ai benefici fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Ai fini della determinazione del Premio di Risultato, si individuano i seguenti indicatori:
A. Indicatore di redditività;
B. Indicatore di produttività;
C. Indicatore di qualità.
Le Parti, stabiliscono che l’importo complessivo lordo del premio di risultato riferito al triennio 2022 – 2024, è fissato per i citati anni nei valori di seguito indicati, riparametrati per ciascuna posizione economico – organizzativa secondo la vigente scala di classificazione e utilizzando come riferimento convenzionale la posizione economico organizzativa B1.

Parametri

Posizione Economica

Importo Lordo Euro

240 A 1.091
200 A1 909
170 B 773
155 B1 705
140 B2 636
115 C 523
100 C1 454

Al fine di valorizzare l’apporto di ciascun lavoratore, l’importo del Premio di Risultato spettante sulla base di quanto indicato ai precedenti punti:
– sarà incrementato del 5% per ciascun lavoratore in caso di 0 (zero) eventi di malattia consuntivati in ogni anno di riferimento;
– terrà conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi L n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per i RLS retribuiti) consuntivate nell’anno cui si riferisce il Premio che non concorrono al calcolo dello stesso.

Il Premio di Risultato verrà corrisposto a tutto il personale a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato che abbia prestato la propria attività lavorativa nell’anno di riferimento a condizione che sia in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo (per gli anni 2023 e 2024 alla data di sottoscrizione del verbale di conferma/modifica degli indicatori del Pdr nonché del verbale relativo alla consuntivazione dei risultati annuali conseguiti.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di competenza, il premio, sarà erogato, ove spettante, anche in relazione a quanto previsto dal precedente capoverso, in misura proporzionale e ridotta in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, Il premio, ove spettante, verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione resa.
In caso di passaggio a livello superiore nel corso dell’anno di riferimento, gli importi da corrispondere saranno riferiti all’effettivo livello di appartenenza nel momento dell’erogazione. In caso di passaggio di livello in corso mese, si considera l’importo afferente al livello superiore se la permanenza nello stesso è pari o superiore a 15 giorni.
Il Premio di Risultato non spetta al personale interessato da eventuali benefici economici derivanti da sistemi di incentivazione individuale. Non rientrano in tale fattispecie gli Incentivi derivanti dalla contrattazione, dalla legge e/o dal conferimento di specifici incarichi assegnati dalla Società in aggiunta all’ordinaria attività lavorativa, ivi compreso l’Incentivo per funzioni tecniche.
L’erogazione del Premio di Risultato avverrà con le competenze del mese di settembre.
L’importo del premio, potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto all’applicazione della detassazione ai sensi di legge, secondo le modalità definite dall’Azienda, alle forme di welfare previste dalla normativa in materia e dalla contrattazione collettiva, in particolare potrà essere utilizzato per la fruizione delle seguenti misure:

– servizi di welfare presenti nella piattaforma;
– fondo di Previdenza Complementare Eurofer, in aggiunta a quanto già stabilito nel vigente CCNL.

A tal fine, la Società si impegna a fornire una informativa preventiva ai lavoratori relativa alle modalità di fruizione degli importi destinati al welfare.
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato in tutto o in parte gli importi di cui al presente punto, le somme residue saranno destinate al Fondo di Previdenza Complementare Eurofer.
L’importo del premio destinato al welfare, sarà incrementato di un contributo Aziendale pari al 10%
Le Parti convengono, ai sensi della normativa vigente nonché dell’art. 2120 co. 2 c.c., che II presente “Premio di Risultato” non ha alcuna incidenza sugli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e/o differiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, mensilità aggiuntive, indennità varie, malattia, permessi, lavoro straordinario, TFR.

Chiarimenti sulla detrazione per l’installazione dei pannelli solari

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 25 luglio 2022 n. 28/E ha fornito chiarimenti sulla detrazione spettante per l’installazione dei pannelli solari.

Per gli interventi di installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, co. 346, L. n. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000 ad immobile ed è calcolata nella misura del 65% delle spese.

Gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.

Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.

Per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.

Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007. In alternativa alle garanzie e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.

Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione.

Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.

Clausola di salvaguardia: possibilità di deroga per l’azienda che subentra nell’appalto

L’azienda che subentra nella gestione dell’appalto non è obbligata, in ragione della clausola di salvaguardia, ad assumere il dipendente dell’azienda uscente, quando la stessa abbia verificato l’assenza in capo a questi della necessaria attitudine professionale (Corte di Cassazione, Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212).

La vicenda

La Corte di appello territoriale respingeva la domanda del lavoratore, volta all’accertamento del diritto ad essere assunto dalla società, subentrata alla precedente datrice di lavoro nella gestione di un appalto, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal c.c.n.I. applicabile.

A fondamento della decisione i giudici di merito, in particolare, evidenziavano che gli elementi in atti e la sentenza penale che aveva definitivamente accertato la responsabilità penale del lavoratore per il reato ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990, provando il coinvolgimento dello stesso in una vasta rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere sull’indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro, rendendo inutile l’assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa.
A tanto si aggiungeva la circostanza che l’ esistenza di una conclamata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa giustificava ampiamente l’inadempimento da parte della società dell’obbligazione di facere scaturente dalla clausola di salvaguardia.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore.

L’ordinanza della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni rassegnate dai giudici di merito.
La stessa, difatti, ha evidenziato che l’obbligo di assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia, prevista dal CCNL applicabile, era da ritenersi non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentono in ogni caso al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente, la quale, nel caso di specie, era esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva.
I Giudici di legittimità, inoltre, non hanno mancato di rilevare che l’accertata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, essendosi questi reso protagonista di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale, costituiva senz’altro causa di esonero, in base all’ art. 1218 c.c., del datore di lavoro dall’obbligo di assunzione a suo carico derivante dalla disposizione del contratto collettivo.

Ridotte accisa e IVA su alcuni carburanti

Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti (Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 19 luglio 2022).

A decorrere dal 3 agosto 2022 e fino al 21 agosto 2022:
a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 3 agosto 2022 al 21 agosto 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 1° settembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti, quali: benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti e gas naturale usato per autotrazione, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 21 agosto 2022.

AUU e ttitoli di soggiorno: chiarimenti

L’Inps fornisce alcuni chiarimenti sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico e universale (messaggio 25 luglio 2022, n. 2591).

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
– gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
– i lavoratori autonomi per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
– lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
– lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
– assistenza minori;
– protezione speciale;
– casi speciali.
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
– attesa occupazione;
– tirocinio e formazione professionale;
– studio;
– studenti / tirocinanti / alunni;
– residenza elettiva;
– visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Relativamente ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.